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La promozione alla qualifica di agente tecnico di terza classe e di agente telefonico di terza classe e' conferita, a ruolo aperto, mediante scrutinio per anzianita' congiunta al merito al quale sono ammessi gli impiegati che nella; qualifica inferiore dello stesso ruolo abbiano compiuto, alla data dello scrutinio, quattro anni di servizio effettivo. La promozione alla qualifica di agente tecnico di seconda classe e di agente telefonico di seconda classe e' conferita, a ruolo aperto, mediante scrutinio per anzianita' congiunta al merito, al quale sono ammessi gli impiegati che nella qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo abbiano compiuto, alla data dello scrutinio tre anni di servizio effettivo.

Testo in vigore dal 22 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;81~art24 · fonte su Normattiva