Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici
Art. 25 — Promozione ad agente tecnico e agente telefonico di prima classe
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La promozione ad agente tecnico di prima classe e ad agente telefonico di prima classe si consegue mediante scrutinio per anzianita' congiunta al merito, al quale sono ammessi, rispettivamente, gli agenti tecnici di seconda classe e gli agenti telefonici di seconda classe.
Testo in vigore dal 22 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010
