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La promozione alla qualifica di agente tecnico superiore e di agente telefonico superiore si consegue:

  • a)nei limiti di un quinto dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati che nella qualifica immediatamente inferiore abbiano compiuto, alla data dello scrutinio, tre anni di servizio effettivo. La frazione di posto superiore alla meta' si computa come posto intero;
  • b)per i restanti posti, mediante scrutinio per anzianita' congiunta al merito, al quale sono ammessi gli impiegati che nella qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo abbiano compiuto, alla data dello scrutinio, tre anni di servizio effettivo. I promossi per merito comparativo precedono in ruolo i promossi per anzianita' congiunta al merito.

Testo in vigore dal 22 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-18;81~art26 · fonte su Normattiva