Art. 27 — Riserva di posti
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L'Amministrazione ha facolta' di riservare un'aliquota dei posti messi a concorso per l'accesso alle carriere del personale esecutivo ed ausiliario pari al 20 per cento, in favore dei figli dei dipendenti o di ex dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e delle vedove del personale dell'Azienda suddetta deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conferimento della pensione. La riserva di posti prevista dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, si applica anche per l'accesso alle carriere esecutive dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
Testo in vigore dal 22 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010
