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L'incarico di funzioni superiori previsto dai primi due comma dell'articolo 51 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, va conferito agli impiegati i quali rivestono, nello stesso ruolo, la qualifica immediatamente inferiore a quella delle funzioni stesse. L'incarico puo' essere conferito anche agli impiegati del medesimo ruolo con qualifica immediatamente inferiore rispetto a quella normalmente richiesta per la attribuzione di funzioni superiori, sempreche' sussista l'impossibilita' di procedere al conferimento in base alle norme di cui al precedente comma. Tale incarico e attribuito, su designazione del Consiglio di amministrazione, sulla base della particolare attitudine allo svolgimento della funzione da conferire. In ogni caso al dipendente incaricato dell'ecercizio di funzioni proprie di qualifica superiore, compete, dopo i primi tre mesi e fino alla durata dell'incarico, lo stesso trattamento economico che gli sarebbe spettato qualora fosse stato promosso alla qualifica immediatamente superiore rispetto a quella rivestita. La differenza tra gli stipendi, peraltro, viene considerata come indennita' non pensionabile. Con provvedimento del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, su designazione del Consiglio' di amministrazione, agli agenti telefonici e agli agenti tecnici puo' essere conferito l'incarico di mansioni proprie della qualifica iniziale dei ruoli organici della carriera esecutiva, rispettivamente, degli ufficiali telefonici e del personale specializzato delle stazioni ed officine telefoniche di cui alle tabelle. H ed I dell'allegato I alla presente legge. All'impiegato cui sia stato, conferito tale incarico, dopo i primi tre mesi e fino alla durata dell'incarico stesso, e' attribuita la maggiorazione del 50 per cento, sul premio base, di esercizio di cui alla tabella A allegata alla legge 27 maggio 1961, n. 465, cumulabile, con le altre maggiorazioni previste dalla legge stessa. I criteri da osservare, ai fini del conferimento dell'incarico medesimo, sono preliminarmente fissati dal Consiglio di amministrazione.

Testo in vigore dal 22 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;81~art28 · fonte su Normattiva