Art. 29 — Nomina in prova a direttore di ufficio interurbana, e ad assistente di commutazione - Periodo di prova
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Le nomine nella qualifica iniziale della carriera di concetto dei direttori di ufficio interurbano e della carriera esecutiva dei capi turno e degli assistenti di commutazione, di cui alle tabelle D e G dell'allegato I, hanno luogo a titolo di prova, per un periodo di un anno con almeno trecento giorni di effettivo servizio, dedotte le assenze non dovute a riposi periodici ed a congedo ordinario. Qualora nell'anno non siano stati prestati trecento giorni di effettivo servizio il periodo di prova e' prolungato, fino al compimento del predetto periodo, ma in ogni caso per non oltre un anno. Con decreto dei Ministro per le poste e le telecomunicazioni sentito il Consiglio di amministrazione, e' disposta la restituzione ai ruoli di provenienza nei riguardi dell'impiegato la cui prova non abbia dato esito positivo, o che, entro i termini stabiliti nei precedenti comma, non abbia prestato trecento giorni di effettivo servizio. Peraltro i vincitori di concorsi di posti di direttore di ufficio interurbano o di assistente di commutazione che non hanno superato il periodo di prova conseguono il collocamento, se piu' favorevole, rispettivamente nella qualifica di primo segretario o di primo ufficiale telefonico, anche in soprannumero, a tutti gli effetti dalla data di nomina in prova nelle anzidette qualifiche. In corrispondenza dei posti in soprannumero ne sono lasciati vacanti altrettanti nella qualifica iniziale.
Testo in vigore dal 22 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010
