Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Per il personale di ruolo inquadrato in carriera superiore a quella di appartenenza con effetto retroattivo, le eventuali maggiori somme pagate nella qualifica posseduta relative al periodo intercorrente tra la data di inquadramento e quella di emissione del provvedimento, sono irrepetibili.

Testo in vigore dal 22 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-18;81~art32 · fonte del testo