Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici

Art. 38 — Elezioni dei rappresentanti del personale in seno alle Commissioni consultive

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Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, previo parere del Consiglio di amministrazione, sono stabilite le norme per il funzionamento delle Commissioni consultive previste dall'articolo 35 e sono determinati la procedura ed i criteri di massima cui esse debbono attenersi nell'esercizio delle loro attribuzioni. Con lo stesso decreto viene regolato il procedimento elettorale per l'elezione dei rappresentanti del personale contemplati al n. 3) del secondo e del quarto comma dell'articolo 35. Esse debbono prevedere modalita' idonee a consentire l'elezione di rappresentanti elettivi dei vari gruppi del personale, in maniera che alle sedute delle Commissioni stesse partecipino di volta in volta, nel numero previsto dall'articolo 35, soltanto rappresentanti elettivi appartenenti alla carriera medesima, della quale fanno parte gli impiegati di cui si prendono in esame le pratiche. Per le elezioni dei rappresentanti del personale nelle Commissioni consultive centrale e di zona di cui ai precedenti comma possono presentare liste di candidati solo le organizzazioni sindacali a carattere nazionale e a rappresentanza unitaria dei lavoratori telefonici statali.

Testo in vigore dal 22 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-18;81~art38 · fonte su Normattiva