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L'assunzione di personale femminile non e' ammessa nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale specializzato delle stazioni ed officine telefoniche. Le assunzioni nella carriera esecutiva degli ufficiali telefonici sono riservate, in misura non superiore al 90 per cento dei posti in organico, al personale femminile.

Testo in vigore dal 22 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-18;81~art4 · fonte su Normattiva