Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici
Art. 4 — Assunzione di personale femminile
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L'assunzione di personale femminile non e' ammessa nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale specializzato delle stazioni ed officine telefoniche. Le assunzioni nella carriera esecutiva degli ufficiali telefonici sono riservate, in misura non superiore al 90 per cento dei posti in organico, al personale femminile.
Testo in vigore dal 22 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010
