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I provvedimenti emessi in applicazione degli articoli 69 e 72 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, ferma restando la decorrenza giuridica dalla data prevista dall'articolo 100 della suddetta legge, hanno effetto economico, se piu' favorevole, dalla data dei provvedimenti stessi.

Testo in vigore dal 22 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;81~art41 · fonte su Normattiva