Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici
Art. 42 — Inquadramento
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Gli impiegati dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono inquadrati come segue nelle tabelle di cui all'Allegato I alla presente legge, conservando le anzianita' di carriera e di qualifica possedute:
- a)nelle tabelle A, B e C, rispettivamente, il personale delle carriere direttive di cui alle tabelle A, B e C dell'allegato II alla legge 27 febbraio 1958, n. 119;
- b)nelle tabelle E ed F, rispettivamente, il personale delle carriere di concetto di cui alle tabelle D) ed E del predetto allegato II;
- c)nelle tabelle H ed I, rispettivamente, il personale delle carriere esecutive di cui alle tabelle F e G del citato allegato II;
- d)nelle tabelle O, P e Q, rispettivamente, il personale delle carriere ausiliarie di cui alle tabelle I, L ed H dello stesso allegato II. In prima attuazione della presente legge, l'inquadramento nelle tabelle I e Q e nella qualifica di ufficiale telefonico superiore della tabella H ha luogo anche in soprannumero. I salariati di cui alla tabella B dell'allegato III alla predetta legge n. 119 sono inquadrati, anche in soprannumero, nelle corrispondenti categorie della pianta organica di cui all'allegato II alla presente legge conservando l'anzianita' acquisita.
Testo in vigore dal 22 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010
