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Gli impiegati provenienti dal ruolo organico della carriera esecutiva del personale specializzato dei servizi telefonici di cui alla tabella F dell'allegato II alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, i quali da almeno due anni svolgono lodevolmente presso gli uffici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici le mansioni previste nel successivo articolo 52, possono essere inquadrati con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, a domanda da presentarsi entro 30 giorni dalla data suddetta, nella carriera esecutiva del personale aiuto contabile ad esaurimento di cui alla tabella II dell'allegato I. L'inquadramento suddetto e' disposto con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, nella qualifica corrispondente a quella di provenienza, anche in soprannumero, secondo l'ordine di ruolo conservando l'anzianita' di carriera e di qualifica acquisita. Dalla data dell'ultimo decreto di nomina dei vincitori dei concorsi di cui al successivo articolo 64, gli impiegati che vengono a risultare ancora in soprannumero in ciascuna qualifica dell'anzidetto ruolo organico della carriera esecutiva del personale aiuto contabile, esclusi i soprannumeri determinatisi in applicazione della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, sono restituiti al ruolo organico della carriera esecutiva degli ufficiali telefonici di cui alla tabella II dell'allegato I, nella qualifica corrispondente, anche in soprannumero, conservando le anzianita' acquisite.

Testo in vigore dal 22 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;81~art45 · fonte su Normattiva