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Gli impiegati che all'atto dell'entrata, in vigore della presente legge rivestono la qualifica di agente tecnico di 4ª classe sono inquadrati, dalla data suddetta, nella qualifica di agente tecnico di 3ª classe. Ai fini del trattamento economico, si applicano, ove occorra, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1936, n. 19.

Testo in vigore dal 22 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;81~art46 · fonte su Normattiva