Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici

Art. 47 — Inquadramento nel ruolo della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio telefonico appartenenti alle altre carriere ausiliarie

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Il personale della tabella I dell'allegato II alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, ad esclusione di quello con qualifica di capo commesso principale, puo' chiedere, con domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento nel ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio telefonico di cui alla tabella N dell'allegato I. L'inquadramento e' disposto con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, nella qualifica corrispondente per coefficiente di stipendio a quella di provenienza, conservando gli inquadrati le anzianita' possedute. Il personale della tabella E dell'allegato II alla suddetta legge n. 119 puo' chiedere l'inquadramento nel ruolo organico della anzidetta carriera ausiliaria degli agenti di esercizio telefonico con le modalita' di cui al primo comma del presente articolo. L'inquadramento viene disposto secondo l'ordine del ruolo di provenienza, nel limite delle disponibilita' di organico esistenti dopo l'applicazione dei precedenti comma, nella qualifica risultante dal seguente quadro di equiparazione: Commesso e usciere capo, agente telefonico di 2ª classe; Usciere, agente telefonico di 3ª classe; Inserviente, allievo agente telefonico. L'inquadramento decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo che per gli inservienti per i quali ha effetto dal 1 luglio 1961 o dalla successiva data di nomina nella predetta qualifica. Al personale provvisto di stipendio superiore a quello iniziale della qualifica, di inquadramento sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo uguale o immediatamente superiore allo stipendio spettante all'atto dell'inquadramento.

Testo in vigore dal 22 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;81~art47 · fonte su Normattiva