Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici

Art. 48 — Inquadramento nel ruolo della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio telefonico

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Gli operai appartenenti alla pianta organica di cui alla tabella B dell'allegato III alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, e i dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nominati avventizi di quarta categoria ai sensi dell'articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, possono chiedere con domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio telefonico di cui alla tabella N dell'allegato I alla legge medesima. L'inquadramento nel ruolo anzidetto viene effettuato a decorrere dal 10 luglio 1961 o dalla data di assunzione in servizio se successiva, nel limite delle disponibilita' di organico risultanti dopo l'applicazione del precedente articolo, sulla base di una graduatoria compilata dal Consiglio di amministrazione valutando come titoli preminenti l'anzianita' complessiva del servizio comunque prestato con qualsiasi denominazione alle dipendenze dell'Azienda suddetta e, in particolare i periodi di servizio prestati con mansioni proprie dell'anzidetto ruolo di cui alla tabella N dell'allegato I alla presente legge. Agli operai di ruolo, provvisti di paga superiore allo stipendio iniziale della nuova qualifica, sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per conseguire uno stipendio pari o immediatamente inferiore alla retribuzione in godimento. La eventuale ulteriore differenza di trattamento e' mantenuta a titolo di assegno personale, riassorbibile nei successivi aumenti di stipendio per progressione di carriera, anche se semplicemente economica e utile a pensione. In corrispondenza dei posti risultanti in soprannumero rispetto alle singole dotazioni delle categorie di mestieri stabilite nella pianta organica di cui all'allegato II alla presente legge, posteriormente all'inquadramento previsto nei precedenti comma, vengono lasciati scoperti altrettanti posti nella quarta categoria vella pianta stessa e, nell'ordine, ove occorra, nelle categorie superiori nonche' nelle qualifiche iniziali del ruolo di cui alle tabelle Q ed N dell'allegato I. Agli operai di ruolo inquadrati a norma del presente articolo e attribuita, ai soli fini della promozione ad agente telefonico di terza classe, la seguente anzianita' di servizio: operai di 1ª categoria, anni tre e mesi sei; operai di 2ª categoria, anni due e mesi sei; operai di 3ª e 4ª categoria, anni uno e mesi sei. Le medesime anzianita' sono attribuite agli avventizi di quarta categoria provenienti dalla tabella B dell'allegato III alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, in relazione alla categoria salariale cui appartenevano. Negli scrutini per la promozione alla qualifica di agente telefonico di terza classe, nei quali siano valutate le anzianita' predette, al personale interessato non sono applicabili le norme del successivo articolo 67, nonche' quelle ivi richiamate della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

Testo in vigore dal 22 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;81~art48 · fonte su Normattiva