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Il primo comma dell'articolo 44 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e' sostituito dal seguente: "I periodi di servizio prestati alla commutazione telefonica in qualita' di operatore, di assistente o di capo turno da parte del personale femminile dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono maggiorati, in ragione di un terzo della loro durata, ai fini del trattamento di quiescenza. La maggiorazione opera come servizio effettivo a tutti gli effetti, ivi compreso il raggiungimento dell'anzianita' prescritta per il diritto a pensione".

Testo in vigore dal 22 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;81~art5 · fonte su Normattiva