Art. 55 — Elezione dei rappresentanti del personale in seno alle Commissioni consultive
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' emanato il decreto che approva le norme del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno alle Commissioni consultive centrali e di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Le prime elezioni sono effettuate entro novanta giorni dalla data del decreto previsto dal precedente comma. La funzione di rappresentanza del personale non puo' essere esercitata dallo stesso impiegato in seno a piu' di una Commissione consultiva o in una Commissione consultiva e nel Consiglio di amministrazione. In caso di elezione in piu' organi collegiali l'opzione deve avvenire entro quindici giorni dalla data di proclamazione dei risultati. Le disposizioni di cui al precedente articolo 37 sono operative dalla data di nomina delle Commissioni consultive.
Testo in vigore dal 22 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010
