Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici

Art. 59 — Esami speciali mediante colloquio per la promozione a primo ufficiale telefonico, a capo centrale e primo aiuto contabile

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Il concorso per esami di cui all'articolo 42, secondo comma, n. 1, della legge 27 febbraio 1958, n. 119, da bandirsi per i primi due anni successivi a quello della entrata in vigore della presente legge, e' sostituito da un esame speciale mediante colloquio vertente sui servizi di istituto dell'Azienda di stato per i servizi telefonici. L'esame e' bandito nel mese di febbraio. I vincitori sono promossi con effetto dalla data da cui hanno decorrenza le promozioni conferite mediante scrutinio per merito comparativo e nel limite di un quarto dei posti disponibili alla data medesima salvo quanto previsto dall'articolo 361, comma sesto, settimo, ottavo nono e decimo del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Gli impiegati promossi in applicazione del presente articolo, precedono in ruolo i promossi nello scrutinio per merito comparativo effettuato nello stesso anno in cui e' stato bandito l'esamne speciale. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi. Sono ammessi all'esame speciale gli impiegati del corrispondente ruolo organico della carriera esecutiva, i quali, alla data del bando, abbiano compiuto otto anni di servizio nel ruolo di appartenenza, valutando ai fini del compimento di tale periodo:

  • 1)per intero il servizio prestato nel ruolo aggiunto o nel ruolo speciale transitorio corrispondente al ruolo organico di appartenenza;
  • 2)per intero il servizio prestato in ruolo aggiunto o speciale transitorio della carriera esecutiva non corrispondente al ruolo organico di appartenenza, oppure in altri ruoli organici della carriera esecutiva;
  • 3)per intero il servizio militare reso anteriormente alla nomina in ruolo presso reparti combattenti;
  • 4)per intero il periodo di frequenza ai corsi per allievo telefonista o meccanico;
  • 5)per due terzi il servizio reso nei ruoli della carriera, ausiliaria. Ai fini della partecipazione all'esame speciale e' richiesta una permanenza minima di quattro anni nel ruolo di appartenenza. Tale limitazione non si applica nel computo del servizio di cui al n. 1) del quinto comma del presente articolo. Gli impiegati che, pur avendo i requisiti prescritti, non prendono parte al primo concorso per esame speciale cui hanno titolo a partecipare, o al successivo quando e' stata accertata la impossibilita' per ragioni di salute di partecipare al primo, non possono ulteriormente avvalersi di questo speciale sistema di avanzamento.

Testo in vigore dal 22 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;81~art59 · fonte su Normattiva