Art. 60 — Idonei nei concorsi per esami di promozione ad assistente di commutazione a capo centrale o equiparati
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Nella prima attuazione della presente legge gli impiegati non utilmente collocati nelle graduatorie di idoneita' dei concorsi per esame espletati per la promozione alle qualifiche di assistente di commutazione di capo centrale od equiparate, di cui alle tabelle F e G dell'allegato II alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, possono conseguire la promozione a primo ufficiale telefonico, a capo centrale o equiparato ed a primo aiuto contabile nei ruoli di cui alle tabelle H, I ed M dell'allegato I, mediante scrutinio per merito comparativo, nel limite del 50 per cento dei posti disponibili. Le promozioni decorrono ad ogni effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli impiegati che conseguono la promozione a primo ufficiale telefonico in applicazione dei precedenti comma, che alla data, di entrata in vigore della presente legge svolgono lodevolmente da almeno un anno mansioni di dirigenza dei servizi di accettazione o commutazione telefonica, possono essere trasferiti dalla predetta data nel ruolo organico di cui alla tabella G dell'allegato I, alla qualifica di assistente di commutazione. Il trasferimento e' disposto con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, a domanda degli interessati, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale del Ministero del provvedimento di promozione a primo ufficiale telefonico.
Testo in vigore dal 22 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010
