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Le prime promozioni conferite mediante scrutinio dopo l'entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 119, ed in attuazione della legge stessa e delle disposizioni in essa richiamate, eccezion fatta per gli scrutini tenuti ai sensi dell'articolo 361, primo e secondo comma, e 362 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono retrodatate a tutti gli effetti al 31 dicembre 1957, nel limite dei posti comunque disponibili alla data stessa in ciascuna qualifica o in quelle superiori. Ai fini della determinazione dei posti anzidetti si ha riguardo alla dotazione organica delle tabelle di cui all'allegato II alla citata legge n. 119. La retrodatazione di cui al precedente comma applicabile anche per i vincitori dei concorsi di inquadramento banditi ai sensi dell'articolo 88 della legge 27 febbraio 1958, n. 110 e delle disposizioni poste in calce alla tabella B dell'allegato III alla legge medesima. Le promozioni e gli inquadramenti anzidetti possono essere retrodatati in base alle norme di cui ai precedenti comma nei soli confronti degli impiegati che al 31 dicembre 1957 erano in possesso di tutti i requisiti richiesti per le promozioni stesse o per la partecipazione ai concorsi. Per i concorsi di cui al terzo comma del presente articolo, l'inquadramento, nei confronti di coloro che avevano maturato il periodo di servizio richiesto dalle norme che disciplinano tali concorsi posteriormente al 31 dicembre 1957, e' disposto dalla data di compimento del periodo stesso. Le retrodatazioni disposte in base alle norme sopra indicate non comportano modifiche nella posizione di ruolo occupata dagli interessati ne' la revisione dei provvedimenti concernenti le promozioni conferite anteriormente alla entrata in vigore della presente legge. Per il personale inquadrato con effetto retroattivo ai sensi dei precedenti comma terzo, quarto e quinto, le eventuali maggiori somme percette nella posizione di provenienza per il periodo intercorrente tra la data di inquadramento e quella di emissione del provvedimento sono irrepetibili. Nel limite del numero complessivo dei posti recati in aumento in ciascuna qualifica ed in quelle superiori dello stesso ruolo alla data di decorrenza delle tabelle organiche di cui all'allegato I alla presente legge, la decorrenza di tutte le promozioni successivamente conferite e retrodatata a tale data o a quella successive in cui gli interessati hanno maturato l'anzianita' di servizio richiesta e, in ogni caso, ad una data non anteriore a quella di effetto delle promozioni degli impiegati che precedono. Per la decorrenza delle promozioni conferite mediante scrutinio nella prima attuazione delle anzidette tabelle organiche si applicano, fino al raggiungimento del limite di cui al precedente comma le disposizioni ivi previste per la retrodatazione di promozioni.

Testo in vigore dal 22 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;81~art61 · fonte su Normattiva