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Agli impiegati del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono la qualifica di consigliere di prima classe nei ruoli organici delle carriere direttive del personale tecnico si applicano, ai fini della promozione a direttore di sezione, le, disposizioni dell'articolo 6 della legge 19 ottobre 1959, n. 928. Agli impiegati di cui al precedente, comma si applica, sempre che non ne abbiano gia' fruito salvo che per promozioni a ruolo aperto, il beneficio previsto dal successivo articolo 67 che, solo a tal fine, conserva efficacia per mi anno dall'entrata; in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 22 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-18;81~art62 · fonte su Normattiva