Art. 65 — Concorsi riservati nei ruoli delle carriere esecutive
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Nella prima applicazione della presente legge, in deroga alle vigenti norme concernenti riserve ed accantonamenti di posti, e' indetto un concorso per titoli per i posti vacanti alla data del relativo bando nelle qualifiche iniziali, rispettivamente, dei ruoli organici delle carriere esecutive di cui alle tabelle H ed I dell'allegato I. Il concorso e' riservato agli impiegati e salariati di ruolo e non di ruolo, al personale straordinario ed agli operai giornalieri comunque assunti e denominati, alle dipendenze dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici alla data di pubblicazione della presente legge e in servizio almeno dal 31 dicembre 1962, fermo restando il disposto di cui al primo comma del precedente articolo 4. Per l'ammissione al concorso e' prescritto il possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e si prescinde dal limite massimo di eta'. Si prescinde altresi' dal possesso del titolo di studio per coloro che disimpegno, alla data del decreto che indice il concorso, mansioni non inferiori a quelle proprie della carriera esecutiva da almeno tre anni. La nomina in ruolo dei vincitori e' disposta con effetto giuridico dal 1 luglio 1961, o dalla successiva data di assunzione in servizio, e con effetto economico, se piu' favorevole, dalla data del relativo provvedimento. Gli idonei sono nominati in ruolo con decorrenza, agli effetti giudici, dalla data di entrata in vigore della presente legge ed agli effetti economici, se piu' favorevoli, dalla data del relativo provvedimento.
Testo in vigore dal 22 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010
