Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici

Art. 66 — Concorso riservato per la nomina ad allievo agente telefonico e ad inserviente

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I posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nella qualifica iniziale dei ruoli organici della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio telefonico e del personale dei servizi di anticamera di cui, rispettivamente, alle tabelle N e Q dell'allegato I, dopo l'inquadramento previsto dai precedenti articoli 47 e 48 sono conferiti mediante concorso per titoli, riservato per una volta soltanto al personale non di ruolo, ivi compreso quello straordinario, che alla data di pubblicazione del relativo bando abbia prestato servizio per almeno 180 giornate con mansioni proprie della carriera ausiliaria alle dipendenze dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di eta' e dal possesso del titolo di studio. I posti che si rendono disponibili nella qualifica di allievo agente telefonico possono essere conferiti agli idonei del relativo concorso anzidetto con effetto dalla data in cui si manifesta la necessaria disponibilita' di posti. A tal fine la graduatoria conserva efficacia per due anni dalla data del relativo decreto di approvazione.

Testo in vigore dal 22 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-18;81~art66 · fonte su Normattiva