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Gli ufficiali telefonici riconosciuti fisicamente inidonei al servizio di commutazione per infortunio dovuto a causa di servizio o per malattia professionale o per malattia contratta per causa unica e diretta di servizio o per aggravamento di inabilita' per causa di guerra sono adibiti alle mansioni previste nel secondo comma del successivo articolo 17, purche' per esse siano ritenuti idonei. I posti annualmente disponibili nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva del personale di archivio non possono essere messi a concorso quando vi siano ufficiali telefonici che, in seguito a visita medica collegiale disposta dall'Amministrazione, siano stati dichiarati fisicamente inidonei al servizio di commutazione per cause comuni e non abbiano potuto essere utilizzati nelle mansioni indicate nel citato secondo comma dell'articolo 17 della presente legge. Gli ufficiali telefonici nelle anzidette condizioni, trovantisi in aspettativa per infermita' o in disponibilita', possono fare passaggio, a domanda, nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale di archivio, sempreche' giudicati da un collegio medico fisicamente idonei a svolgere in modo utile, continuativo ed incondizionato le relative mansioni. Il passaggio di ruolo e' stabilito, nel limite di posti disponibili nella qualifica iniziale, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione. Gli ufficiali telefonici trasferiti sono collocati nel ruolo del personale di archivio anche in soprannumero, alla qualifica corrispondente a quella rivestita, conservando le anzianita' acquisite e la differenza di stipendio a titolo di assegno personale pensionabile, riassorbibile nei successivi aumenti di stipendio per scadenza periodica o per promozione. Ai soli fini del suddetto trasferimento di ruolo, la corrispondenza e' stabilita dall'ordine in cui sono indicate nei ruoli delle tabelle H ed I dell'allegato I le rispettive qualifiche. In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero ne sono lasciati vacanti altrettanti nella qualifica iniziale. I posti in soprannumero sono riassorbiti con la cessazione del servizio o con la promozione dell'interessato. Oltre ai casi previsti dall'articolo 72 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono collocati in disponibilita' gli ufficiali telefonici riconosciuti fisicamente non idonei al servizio di commutazione, che non abbiano potuto essere utilizzati ai sensi del secondo comma del presente articolo, allo scadere dei periodi massimi dell'aspettativa per infermita' previsti dagli articoli 68 e 70 del citato testo unico. Agli ufficiali telefonici collocati in disponibilita' si applicano gli articoli 73 e 77 del suddetto testo unico.

Testo in vigore dal 22 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;81~art7 · fonte su Normattiva