Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici
Art. 70 — Applicabilità
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Le disposizioni della presente legge si applicano al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e gli articoli 27, 31 terzo comma, 32, 34, 49, 62 e 69 anche all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
Testo in vigore dal 22 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010
