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L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni faranno fronte all'onere derivante dall'applicazione della presente legge con la disponibilita' dei propri bilanci. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio con proprio decreto.

Testo in vigore dal 22 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;81~art72 · fonte su Normattiva