L'ultimo comma dell'articolo 29 della legge 28 luglio 1967, n. 641, e' sostituito dal seguente: "La corresponsione dei sussidi e' subordinata all'avvenuta esecuzione dei lavori cui i sussidi medesimi si riferiscono, su attestazione dell'ingegnere capo del Genio civile e non e' soggetta ai limiti di cui all'articolo 3 della legge 17 dicembre 1957, n. 1229, e all'articolo 16 della legge 24 luglio 1962, n. 1073".
Testo vigente dal 6 marzo 1968
