Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1967, n. 632, e' sostituito dal seguente: "Gli ingegneri e gli urbanisti di cui alla presente legge sono collocati in soprannumero. La loro cessazione dal servizio puo' essere disposta dal Ministro in qualsiasi momento". Restano ferme tutte le altre modalita' previste, per il trattenimento in servizio, dall'articolo 6 della legge 27 luglio 1967, n. 632.

Testo vigente dal 16 gennaio 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-12-23;1145~art2 · fonte su Normattiva