Il primo comma dell'articolo 23 della legge 28 marzo 1968, n. 434, e' sostituito dal seguente: "Il consiglio del collegio nazionale dei periti agrari ha sede in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, ed e' composto da undici membri eletti da tutti i consigli dei collegi provinciali tra coloro che hanno una anzianita' di iscrizione nell'albo di almeno dieci anni".

Testo vigente dal 27 febbraio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-02-21;54~art7 · fonte su Normattiva