Il primo comma dell'articolo 23 della legge 28 marzo 1968, n. 434, e' sostituito dal seguente: "Il consiglio del collegio nazionale dei periti agrari ha sede in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, ed e' composto da undici membri eletti da tutti i consigli dei collegi provinciali tra coloro che hanno una anzianita' di iscrizione nell'albo di almeno dieci anni".
Testo vigente dal 27 febbraio 1991
