Il primo comma dell'articolo 19 della legge 28 marzo 1968, n. 434, e' sostituito dal seguente: "La data per l'elezione del consiglio e del collegio dei revisori dei conti e' fissata dal presidente nei venti giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica".
Testo vigente dal 27 febbraio 1991
