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L'autorita' sanitaria provinciale, gli istituti incaricati per la vigilanza e la repressione delle frodi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e gli organi verbalizzanti dell'Amministrazione finanziaria competenti per territorio sono tenuti a comunicarsi reciprocamente copia delle denunce, corredate dai relativi certificati di analisi, presentate nell'esercizio dei poteri di propria competenza nella materia.

Testo in vigore dal 11 aprile 1963 al 26 marzo 2021

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-26;441~art13 · fonte su Normattiva