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Nel caso in cui si proceda penalmente per un reato commesso nella produzione e nella vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e sia stata disposta, a norma dell'articolo 15 della legge 30 aprile 1962, numero 283, la chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio, il medico o il veterinario provinciale puo' sospendere il provvedimento di chiusura nominando un commissario per la vigilanza permanente sulla osservanza della disciplina igienico-sanitaria relativa alla produzione ed alla vendita delle sostanze e bevande anzidette. Contro il provvedimento anzidetto e' ammesso ricorso al Ministro per la sanita' nel termine di quindici giorni. Il commissario cessa allo scadere del termine stabilito con il provvedimento di chiusura e, in ogni caso, quando sia intervenuta sentenza irrevocabile di proscioglimento. Con tale sentenza cessa anche il provvedimento di chiusura. Il compenso al commissario, stabilito dal Ministro per la sanita' d'intesa con il Ministro per l'industria e il commercio, e' a carico del titolare dello stabilimento o esercizio.
Testo in vigore dal 11 aprile 1963 al 26 marzo 2021
