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E' istituita nel Ministero della sanita' la Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione. Il numero dei posti previsti dalla tabella I del quadro I allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, e' aumentato di una unita'. Al direttore generale preposto alla Direzione generale predetta, si applica la disposizione dell'ultimo comma del precedente articolo 15. Con decreto del Ministro per la sanita' verranno determinati i servizi e gli uffici della Direzione generale predetta. Vengono altresi' istituiti gli Ispettorati di zona per l'igiene degli alimenti e la nutrizione, aventi giurisdizione su due o piu' Province e posti alla diretta dipendenza della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione. Il numero e la sede di detti Ispettorati verranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per la sanita'. Nella fase istitutiva essi potranno aver sede nell'ufficio del medico provinciale della citta' prescelta come centro di zona e, in tal caso, si avvarranno del relativo personale tecnico, amministrativo e d'ordine.
Testo in vigore dal 11 aprile 1963 al 5 gennaio 1966
