Art. 17 — COMMA ABROGATO DALLA L.6 DICEMBRE 1965, N. 1367
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 gennaio 1966 al 26 marzo 2021. Leggi il testo vigente →
Gli ispettori assegnati alla Direzione generale saranno ripartiti in tre rami di competenza: medico-biologica, chimica e industriale; quelli assegnati agli Ispettorati di zona saranno ripartiti in due rami di competenza: medico-biologica e chimica; quelli assegnati agli Uffici dei medici provinciali avranno l'unica qualificazione di competenza medico-igienistica. Gli ispettori predetti esercitano la vigilanza sulla preparazione, sulla produzione e sul commercio della sostanze alimentari e delle bevande allo scopo di prevenire e reprimere le infrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e ad ogni altra norma in materia di disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande. A tal fine essi provvedono ad accertamenti ed ispezioni, in qualunque momento, negli stabilimenti ed esercizi esistenti nella Provincia nonche' sui depositi, sugli scali e sui mezzi di trasporto; raccolgono tutta le notizie e le informazioni sulla preparazione e conservazione delle sostanze alimentari e delle bevande, che possono interessare la tutela della salute pubblica; propongono al medico o al veterinario provinciale la adozione dei provvedimenti di competenza. Gli ispettori sanitari sono coadiuvati da segretari tecnici e guardie di sanita', i quali sono anche autorizzati al prelievo dei campioni; si avvalgono altresi' della collaborazione degli ufficiali sanitari e dei veterinari comunali, secondo le rispettive competenze, e dell'opera dei vigili sanitari provinciali e comunali. Per l'adempimento delle loro funzioni gli ispettori sanitari hanno i medesimi poteri attribuiti all'Autorita' sanitaria provinciale dalle norme in materia di disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande, ad eccezione dei poteri di chiusura degli stabilimenti ed esercizi e di distruzione delle sostanze nocive. Peraltro, in caso di urgente necessita', l'ispettore sanitario puo' ordinare la sospensione, per non oltre tre giorni, dei procedimenti di lavorazione o della vendita di sostanze alimentari e bevande risultate non conformi alle vigenti leggi sanitarie, salvo i successivi provvedimenti di competenza dell'Autorita' sanitaria provinciale. Nei limiti del servizio a cui sono destinati, sono ufficiali di polizia giudiziaria. ((COMMA ABROGATO DALLA L.6 DICEMBRE 1965, N. 1367)). Su richiesta dell'Autorita' sanitaria provinciale, i poteri di cui al secondo e terzo comma del presente articolo possono essere conferiti ad altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1966 al 26 marzo 2021
