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I titolari o dipendenti delle aziende che preparano, producono, conservano o vendono sostanze alimentari e bevande i quali, richiesti dall'Autorita' sanitaria o dagli ispettori sanitari di fornire i dati di cui al quarto comma dell'articolo precedente non li forniscono o li danno scientemente non rispondenti a verita' o incompleti sono puniti con l'ammenda fino a lire 1.000.000.
Testo in vigore dal 11 aprile 1963 al 26 marzo 2021
