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L'Autorita' sanitaria provinciale, gli ispettori sanitari, i segretari tecnici e le guardie di sanita' devono, salvo gli obblighi che loro incombono per legge, conservare il segreto sui processi di preparazione, produzione e conservazione delle sostanze alimentari e delle bevande, che vengono a loro conoscenza per ragioni di ufficio, sotto le sanzioni dell'articolo 623 del Codice penale.

Testo in vigore dal 11 aprile 1963 al 26 marzo 2021

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-26;441~art19 · fonte su Normattiva