Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 aprile 1963 al 26 marzo 2021. Leggi il testo vigente →

L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e' sostituito dal seguente: "I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 300.000".

Testo in vigore dal 11 aprile 1963 al 26 marzo 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-26;441~art2 · fonte su Normattiva