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((Per la specializzazione ed il perfezionamento dei funzionari che saranno destinati ad espletare le funzioni di ispettore sanitario, dei segretari tecnici, delle guardie di sanita' e dei vigili sanitari provinciali da destinare al servizio di vigilanza igienica sulla produzione e sul commercio delle sostanze alimentari e delle bevande, il Ministero della sanita' organizza appositi corsi. Le guardie di sanita', nell'esercizio delle incombenze relative al predetto servizio, sono ufficiali di polizia giudiziaria)).

Testo in vigore dal 5 gennaio 1966 al 26 marzo 2021

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-26;441~art22 · fonte su Normattiva