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Il Ministero della sanita' concede contributi alle Amministrazioni provinciali per il potenziamento e l'aggiornamento dell'attrezzatura tecnica dei laboratori di igiene e profilassi in rapporto all'evoluzione della tecnologia alimentare e per l'adeguamento alle effettive esigenze del servizio del personale dei laboratori predetti e dei vigili sanitari. Sono, inoltre, devoluti agli scopi previsti dal precedente comma i proventi delle pene pecuniarie per infrazioni alla disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande.

Testo in vigore dal 11 aprile 1963 al 26 marzo 2021

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urn:nir:stato:legge:1963-02-26;441~art24 · fonte del testo