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Nella prima attuazione della presente legge, i posti della qualifica iniziale del ruolo degli ispettori sanitari possono essere conferiti:

  • a)per non oltre un quinto, su designazione del Consiglio di amministrazione e secondo la graduatoria formata dal Consiglio stesso, ad impiegati dei ruoli di carriera direttiva tecnica delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo che ne facciano domanda entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto del Ministro per la sanita' di fissazione e ripartizione dei posti da conferire in relazione ai vari tipi di laurea;
  • b)per non oltre quattro quinti, mediante concorso pubblico per titoli ed esami, cui sono applicabili le disposizioni del precedente articolo 20. Gli impiegati assunti al sensi del precedente punto a) prendono posto in ruolo prima dei vincitori del concorso di cui al punto b).

Testo in vigore dal 11 aprile 1963 al 5 gennaio 1966

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urn:nir:stato:legge:1963-02-26;441~art25 · fonte su Normattiva