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Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per la unificazione nel Ministero della sanita' di tutti i servizi ed istituti centrali e periferici, attinenti alla vigilanza igienica e al controllo delle sostanze alimentari e delle bevande salvo quelli istituiti dagli Enti locali ed universitari, secondo il criterio di rendere piu' efficienti e piu' rapidi la vigilanza e il controllo anzidetti. Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la sanita', previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Testo in vigore dal 11 aprile 1963 al 26 marzo 2021
