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Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 15, 16, 21, 22 e 24 hanno effetto dal 1 luglio All'onere di lire 500 milioni, derivante dalla applicazione degli articoli indicati nel comma precedente nell'esercizio 1963-64, si fara' fronte con riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso riguardante i provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 11 aprile 1963 al 26 marzo 2021
