A parziale modifica di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 257 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento si applicano per quanto riguarda la durata ed il trattamento economico, le disposizioni sul congedo ordinario previste per il personale dei ruoli organici dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato. In aggiunta a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 257 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, allo stesso personale si applicano le disposizioni degli articoli 207 e 208 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo.

Testo vigente dal 29 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-12-05;834~art6 · fonte su Normattiva