Gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dello Stato, per il rilascio di copie di documenti da essi detenuti, hanno facolta' di stipulare convenzioni di noleggio per uno o piu' apparecchi di riproduzione con i procedimenti previsti dall'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Con decreto del Ministro per il tesoro sono fissati i criteri e le condizioni per la stipulazione delle relative convenzioni.

Testo vigente dal 24 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-11;390~art12 · fonte su Normattiva