Art. 1 — Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato
Tutte le attivita' concernenti l'esercizio delle funzioni attribuite agli organi ed agli uffici centrali e periferici della Ragioneria generale dello Stato sono disciplinate in maniera da consentire, in quanto possibile, il loro svolgimento in forma automatizzata. Per l'espletamento delle attivita' di conduzione tecnica del centro elaborazione dati, la Ragioneria generale dello Stato si avvale di un organico nel limite massimo di 300 unita' di personale, utilizzando a tal fine una corrispondente quota dell'aumento della dotazione organica di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1985, n. 427. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore, verranno definite, in conformita' ai principi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, le modalita' per lo svolgimento dei concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici, i corsi di formazione, di qualificazione e di aggiornamento tecnico-professionale, l'orario di lavoro, nonche' le norme transitorie di inquadramento del personale in servizio presso il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, norme che dovranno tener conto dei requisiti di professionalita' richiesti per l'esercizio delle diverse funzioni. Per assicurare lo sviluppo del sistema informativo, la Ragioneria generale dello Stato puo' affidare incarichi di consulenza ad esperti o a societa' specializzate nel settore dell'informatica. Inoltre il Ministro del tesoro e' autorizzato a stipulare una o piu' convenzioni per l'affidamento a societa' specializzate a prevalente partecipazione statale, anche indiretta, secondo criteri ed in conformita' con gli obiettivi fissati dal Ministro stesso e sotto la direzione e la vigilanza della Ragioneria generale dello Stato, dell'attivita' di sviluppo e, ove occorra, della gestione del sistema informativo. Le convenzioni di cui al precedente comma, che potranno, altresi', prevedere l'affidamento dell'incarico di procedere all'acquisizione di beni e servizi occorrenti per il funzionamento del sistema e che avranno durata non superiore a cinque anni, sono stipulate e le relative spese sono eseguite in deroga alle norme sulla contabilita' dello Stato, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio. Nei confronti del personale di cui al presente articolo non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 56, 58 e 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.
Testo vigente dal 24 dicembre 1986
