L'articolo 4 della legge 4 marzo 1958, n. 179, e' abrogato a decorrere dal 1 gennaio 1972.
Testo vigente dal 16 dicembre 1971
L'articolo 4 della legge 4 marzo 1958, n. 179, e' abrogato a decorrere dal 1 gennaio 1972.
Testo vigente dal 16 dicembre 1971
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1971-11-11;1046~art3 · fonte su Normattiva