L'articolo 3 della legge 4 marzo 1958, n. 179, e' sostituito dal seguente: "Sono iscritti alla Cassa tutti gli ingegneri ed architetti che possono per legge esercitare la libera professione. A decorrere dal 1 gennaio 1972 sono esclusi dalla iscrizione alla Cassa gli ingegneri ed architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attivita' esercitata".

Testo vigente dal 16 dicembre 1971

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 108/1989

    Questione infondata
    16 marzo 1989

    Fino a quando il legislatore non provvederà al riordinamento, con criteri unitari, dei trattamenti di previdenza delle categorie dei liberi professionisti (secondo la direttiva enunciata nell'art. 1 della legge n. 127 del 1980) i vari sistemi previdenziali, nell'ambito delle libere professioni, conservano una propria autonoma individualità e sono, pertanto, inconfrontabili ai sensi dell'art. 3 Cost. Non viola, pertanto, il principio di uguaglianza l'art. 2, secon- do comma, della legge n. 1046 del 1971, concernente la Cassa di previdenza per gli ingegneri e architetti, nella parte in cui esclude dall'iscrizione alla Cassa gli ingegneri e architetti iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza del- l'esercizio di un'altra attività di lavoro autonomo. Infatti, a nulla rileva che simile disposizione non sia presente nella disciplina previdenziale di altre categorie professionali e, in particolare, in quella forense.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 2 Modifiche ed integrazioni alla legge 4 marzo 1958, n. 179, concernente l'istituzione e l'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti ed abrogazione della legge 6 ottobre 1964, n. 983

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1971-11-11;1046~art2 · fonte su Normattiva