Le amministrazioni competenti a rilasciare gli atti amministrativi previsti nell'articolo 5 della presente legge sono tenute a fornire alla Cassa tutte le informazioni e gli elementi da essa richiesti ai fini dell'assolvimento delle sue funzioni.

Testo vigente dal 16 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-11-11;1046~art8 · fonte su Normattiva