1. Ai fini della procedura di cui all'articolo 7, le imprese associ- ate interessate possono fornire alla commissione consultiva tutte le informazioni, le prove o i documenti che ritengono possano essere utili per giungere ad una decisione. Le imprese e le autorita' competenti degli Stati contraenti interessati sono tenute a rispondere a qualsiasi richiesta di informazioni, prove e documenti da parte della commissione consultiva. Cio' non deve comunque comportare per le autorita' competenti degli Stati contraenti interessati l'obbligo:

  • a)di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione nazionale o alla normale prassi amministrativa nazionale;
  • b)di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla legislazione nazionale o nell'ambito della normale prassi amministrativa nazionale; o
  • c)di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. 2. Ciascuna impresa associata puo', qualora ne faccia richiesta, essere ascoltata o farsi rappresentare dinanzi alla commissione consultiva. Se la commissione lo richiede, ciascuna impresa associata e' tenuta a presentarsi dinanzi alla medesima o a farvisi rappresentare.

Testo vigente dal 7 aprile 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-03-22;99~convenzione-art10 · fonte su Normattiva