Il comitato direttivo ha compiti di indirizzo scientifico, conformemente ai fini di cui all'articolo 2, comma 1. Delibera i contenuti scientifici dei programmi triennali di cui all'articolo 3 ed esprime parere obbligatorio sulla relazione annuale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d). Deve essere sentito e puo' formulare proposte e raccomandazioni su ogni argomento di carattere scientifico relativo all'attivita' dell'ente. Il comitato direttivo, nominato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, consta di sette membri eletti per un quadriennio fra i docenti universitari di discipline matematiche secondo norme demandate al regolamento concernente gli organi dell'Istituto di cui all'articolo 1, comma 2 ((, nonche' dei direttori dei gruppi nazionali di ricerca.))

Testo vigente dal 20 febbraio 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1992-02-11;153~art6 · fonte su Normattiva